Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 18/05/2007

b) copia della documentazione contabile di acquisto della attivitā da parte del richiedente

c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attivitā ha giā legalmente operato in tale Paese

d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo č trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autoritā preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 6 - Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivitā devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attivitā deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchč in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia giā presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attivitā, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui č presente il solo contatore della societā erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformitā dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attivitā, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attivitā deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalitā di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che puō prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivitā di spettacolo viaggiante.

Art. 7 - Verifiche periodiche

1. Ogni attivitā, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneitā delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/ elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumitā. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attivitā. Il manuale di uso e manutenzione e il li- bretto dell'attivitā devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana R

oma, 18 maggio 2007 Il Ministro: Amato

 

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